Le segnalazioni whistleblowing – ovvero le segnalazioni di comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Ente, richiamati all’art. 2 del D. Lgs. n. 24/2023, di cui si sia venuti a conoscenza nel contesto lavorativo riferito alla Fondazione Centro Nazionale di Ricerca “Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA” devono essere trasmesse secondo quanto di seguito previsto.
La Fondazione si adopera affinché coloro i quali abbiano effettuato le segnalazioni non siano oggetto di ritorsioni, intendendosi – ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023 – qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca, o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.
Oggetto della segnalazione
La Fondazione incoraggia la presentazione di segnalazioni (di seguito individuate come “whistleblowing”) – da parte di coloro che a qualsiasi titolo collaborino o interagiscono con la Fondazione (es. fornitori, collaboratori, professionisti, etc.) – che abbiano ad oggetto le seguenti violazioni:
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nelle lettere c), d), e), f);
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nelle lettere c), d), e), f);
- illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nel relativo allegato al D.Lgs. n. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nell’allegato alla Direttiva (UE) n. 2019/1937, seppur non indicati nel relativo allegato al D.Lgs. n. 24/2023, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui all’articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione nei settori indicati nei precedenti lettere c), d), e).
La procedura si applica, altresì, alle violazioni delle misure restrittive dell’Unione europea di cui al capo I-bis, del titolo I, del libro II del codice penale, nonché dell’articolo 12, comma 1-bis, del Decreto Legislativo n. 286 del 25 luglio 1998 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine).
Gli elementi su cui si basano le segnalazioni possono essere:
- informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse;
- informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse;
- elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.
Con specifico riferimento alle condotte di cui alla lettera b) si richiamano, a titolo esemplificativo, le seguenti fattispecie:
- condotte illecite, rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
- violazioni del Modello, del Codice Etico o di Protocolli preventivi da cui possa derivare un rischio sanzionatorio per la Fondazione ai sensi del Decreto;
- sospetti di violazioni del Modello, del Codice Etico o di Protocolli preventivi da cui possa derivare un rischio sanzionatorio per la Fondazione ai sensi del Decreto;
- operazioni per cui si sospetta possa derivare un rischio sanzionatorio per la Fondazione ai sensi del richiamato Decreto.
La normativa prevede diversi canali di segnalazione, il cui utilizzo è necessariamente subordinato alla sussistenza di determinati presupposti:
- canali di segnalazione interna;
- canali di segnalazione esterna;
- divulgazione pubblica.
Le Segnalazioni di Violazioni di cui alla lettera b), possono essere effettuate solo tramite i canali di segnalazione interna.
Canali di segnalazione interna
Tutte le segnalazioni, indipendentemente dal mezzo di trasmissione utilizzato, saranno esaminate esclusivamente dall’Organismo di Vigilanza, al quale è affidata la gestione dei canali di segnalazione interna.
L’OdV è tenuto alla riservatezza sul contenuto delle segnalazioni ricevute ed al riserbo sull’identità del segnalante.
La Fondazione ha attivato dei propri canali di segnalazione interna che possono garantire la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
Le segnalazioni possono essere effettuate attraverso le seguenti modalità:
- Tramite form disponibile sul sito web della Fondazione: https://rna-genetherapy.pawhistleblowing.it/.;
- comunicazione scritta in busta chiusa recapitata a mezzo del servizio postale e indirizzata allo studio professionale del componente dell’Organismo di Vigilanza. La segnalazione andrà inserita in due buste chiuse, includendo, nella prima, i dati identificativi del segnalante; nella seconda, l’oggetto della segnalazione; entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta riportando, all’esterno, la dicitura “riservata al gestore della segnalazione whistleblowing Fondazione RNA”;
- in forma orale, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con il gestore della segnalazione, che deve essere fissato entro un termine ragionevole (entro 10/15 giorni). L’incontro potrà essere registrato mediante sistema idoneo alla conservazione e all’ascolto laddove il segnalante presti il proprio consenso. In ogni caso, le dichiarazioni saranno verbalizzate per iscritto e il contenuto del verbale sarà confermato dal segnalante mediante la propria sottoscrizione.
Ricezione e analisi della Segnalazione interna
L’OdV, dopo aver eseguito un esame preliminare del contenuto della Segnalazione e aver verificato la sussistenza di verifica dei presupposti soggettivi e/o oggettivi della Segnalazione, provvederà a:
- rilasciare al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- mantenere le interlocuzioni con il segnalante attraverso il canale scelto da quest’ultimo ed ove necessario richiede eventuali integrazioni;
- coinvolgere soggetti specializzati in considerazione delle competenze tecniche e professionali e richiedere l’audizione di eventuali soggetti interni od esterni;
- fornire diligente seguito alla Segnalazione e riscontrare quest’ultima entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento della Segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine dei sette giorni dalla presentazione della Segnalazione. Terminata l’istruttoria, l’OdV ha l’obbligo di riscontrare il segnalante sempre nel termine dei tre mesi dalla scadenza dei sette giorni dalla data di avviso di ricevimento della Segnalazione comunicandone l’esito (archiviazione o accertamento della fondatezza della Segnalazione e conseguente trasmissione agli organi competenti)
Conflitto di interessi
In ipotesi di conflitto di interessi, come ad esempio quelle fattispecie in cui il membro dell’OdV coincida con il segnalante, con il segnalato o sia comunque una persona coinvolta o interessata dalla segnalazione, la segnalazione può essere indirizzata, con le modalità di cui sopra ai punti b) e c), al Presidente del Consiglio di Gestione, che ne garantisce la gestione efficace, indipendente e autonoma, sempre nel rispetto dell’obbligo di riservatezza previsto dalla disciplina.
Qualora anche il sostituto si trovi in una delle ipotesi di conflitto di interessi richiamate sopra con riferimento al gestore, la persona segnalante può rivolgersi ad ANAC mediante il canale esterno, ricorrendo una delle condizioni di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 24/2023.
Per maggiori informazioni e dettagli sugli ulteriori canali di segnalazione esterna, si rimanda al testo completo della procedura.
Procedura operativa Whistleblowing
Informativa privacy
Ultimo aggiornamento: 10/06/26